Il comodato è quel contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il medesimo art. 1803 c.c. proclama a chiare lettere il connotato “essenzialmente gratuito” del comodato.

Trattasi, dunque, di un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante (e a vantaggio del solo comodatario), quale strumento effettuale della costituzione di un diritto personale di godimento (negozio attributivo, traslativo d’uso, di godimento, ad efficacia meramente obbligatoria), che si perfeziona con la consegna della cosa di cui il comodatario diventa detentore.

Ciò che contraddistingue tale figura negoziale da quella della locazione è l’assenza di un corrispettivo per il godimento del bene, giacché, nel contesto locatizio, per l’uso della cosa altrui il  conduttore è tenuto al pagamento di un corrispettivo.

Con la sentenza n. 1557 del 3 agosto 2020, il Tribunale di Cagliari ha ribadito come il versamento da parte del comodatario di somme a titolo di mero rimborso spese sia del tutto ammissibile, in quanto “l’inserimento di pattuizioni accessorie di carattere economico nel contratto di comodato non è incompatibile con tale figura negoziale qualora le stesse siano tali da non risultare una controprestazione per il godimento dell’immobile oggetto del contratto”.

Difatti, nella locazione la prestazione imposta al beneficiario si pone in rapporto di corrispettività con l’attribuzione del godimento del bene, mentre nel comodato la prestazione economica eventualmente imposta al beneficiario deve mantenere limiti funzionali subordinati, senza integrare una vera controprestazione.

Di talché, esula dalla nozione di comodato solo il vantaggio conseguito dal comodante  quale corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione, il che non si configura allorquando il comodatario si limiti al pagamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese.