Con sentenza n. 46/2024 dell’8 gennaio 2024, il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento della domanda promossa dallo Studio nell’interesse di una procedura concorsuale, ha sancito importati principi in tema di azione revocatoria esperita dal curatore avverso gli atti dispositivi compiuti dall’amministratore della società convenuto nel parallelo giudizio risarcitorio ex art. 146 L.F..
Anzitutto, si è negata la sussistenza di un nesso di connessione forte tra quest’ultimo giudizio e il procedimento di revocatoria ordinaria, con conseguente esclusione della competenza funzionale del Tribunale delle Imprese anche per l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 3, comma 3°, D.lgs. 168/2003; il che comporta il radicamento della competenza in virtù degli ordinari criteri ex artt. 18 e 20 c.p.c..
La sentenza si pone nel solco dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui rimane sottratta “all’ambito della norma del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, tanto la connessione propria “debole” per titolo od oggetto ex art. 33 c.p.c., nella specie neppure ricorrente (diversi essendo le “causae petendi” ed i “petita” dell’azione di responsabilità dell’ex amministratore della società e di risarcimento danni e dell’azione revocatoria), quanto la connessione cd. “impropria” o per mero cumulo oggettivo di domande diverse proposte nei confronti della stessa parte” (Cass. civ. n. 15982/2018).
Quanto alla legittimazione attiva del Fallimento, anche la semplice pendenza del giudizio risarcitorio ex art. 146 L.F. legittima il curatore alla presentazione dell’azione revocatoria.
Ed infatti, “la sussistenza della aspettativa di credito discende dalla circostanza che il Fallimento attore ha azionato la propria pretesa creditoria esperendo azione ex art. 146 l.f. ed essendo pertanto portatore di un credito “litigioso”; tanto basta –in applicazione della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte- a ritenere legittimata parte attrice all’esperimento dell’azione revocatoria”.
Anche sotto tale aspetto, la sentenza si esprime in conformità all’insegnamento della Corte di Cassazione che precisa come il credito eventuale, in veste di credito litigioso, risulti allegato quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria, di talché la sussistenza ed insieme la dimostrazione di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito (cfr. Cass. civ. n.25029/2023).
Per il resto, la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia ribadisce i noti principi in tema di elemento oggettivo e soggettivo dell’azione revocatoria, giungendo all’accoglimento della domanda dopo aver verificato l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attrice.