La pronuncia n. 16146 del 28 luglio 2020 della sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affrontato la tematica della responsabilità dei soci della società consortile per le obbligazioni sociali.

In linea generale, il regime delle responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attività esterna in nome proprio è disciplinato dall’art. 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile, a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile.

La situazione diverge se il consorzio assume la veste societaria ai sensi dell’art. 2615ter c.c.: in tal caso la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata.

Senonché, “alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione la regola dettata dall’art. 2472 c.c., comma 1, in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.

Ed invero, se la causa consortile in una certa struttura societaria può comportare una deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, ad ogni modo, non può ammettersi che vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale, connotati tra i quali è ricompresa la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.

In conclusione, dal perimetro applicativo della disciplina dettata per i consorzi di cui all’art. 2615 c.c. sfuggono i consorzi costituiti in forma di società a responsabilità limitata ex art. 2615ter c.c., governati, invece, quanto alla responsabilità per le obbligazioni sociali, dall’art. 2472 c.c..