Con sentenza n. 7306/2023 del 9 maggio 2023, il Tribunale di Roma, sez. specializzata imprese, ha rigettato la domanda ex art. 146 l.f. per un valore superiore ad € 2 milioni promossa dal fallimento anche nei confronti di un componente dimissionario del C.d.A. .

Ebbene, il Tribunale capitolino, aderendo alla tesi difensiva degli avv.ti Gianfranco Torino e Francesco Torino, ha sancito la piena opponibilità al fallimento della cessazione dalla carica dell’amministratore, che abbia ritualmente presentato le proprie dimissioni, pur in difetto dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Ed invero, il dimissionario “giammai potrebbe rispondere di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, ancorché appunto non iscritte nel registro delle imprese”, non essendo, peraltro, “configurabile un’estensione di responsabilità nei confronti del dimissionario per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni, trattandosi di responsabilità per fatto proprio (anche se di natura omissiva) e correlata ad un adempimento (la richiesta d’iscrizione della causa di cessazione dalla carica di amministratore) che l’art. 2385 c.c., comma 3, pone a carico del collegio sindacale e che giammai potrebbe essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società”.

A dire il vero, la sentenza è viziata da una piccola imprecisione ove richiama il ruolo del collegio sindacale pur al cospetto di una s.r.l.  sprovvista di tale organo; senonché, ciò non intacca la tenuta dell’ordito motivazionale della sentenza, siccome, in ogni caso, per le società prive di collegio sindacale, alla pubblicità della cessazione dalla carica di amministratore, deve provvedere l’amministratore che resta in carica ovvero il precedente C.d.A. in regime di prorogatio, ma non certo il dimissionario (cfr. Trib. Venezia, 11 marzo 2016, in www.dejure.it e anche Cass. civ. n. 8516/2009).

Per il resto, il Tribunale di Roma ha riconosciuto l’efficacia immediata delle dimissioni “stante la permanenza dei residui membri del CdA” dal momento di immissione della raccomandata nella cassetta postale dell’indirizzo di destinazione, ossia secondo la regola della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. dettata per gli atti unilaterali recettizi.