Con la pronuncia in commento il Tribunale capitolino è tornato ad affrontare la annosa querelle inerente all’ammissibilità di un P.R.O. di natura eminentemente liquidatoria, ossia di un piano che persegue la ristrutturazione del debito senza prevedere la continuità diretta o indiretta dell’attività di impresa destinata, piuttosto, a cessare.

Ebbene, con provvedimento del 25 marzo 2025, il Tribunale di Roma, sez. XIV°, Giudice Relatore Dott. Cottone ha concluso per l’inammissibilità di un P.R.O. meramente liquidatorio, stabilendo la “ammissibilità del solo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in continuità”.

A suffragio delle proprie conclusioni, il Tribunale valorizza la Relazione illustrativa allo “Schema di d. lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2019/1023”, il cui tenore letterale rende evidente “che le norme in questione sono state introdotte in un contesto diretto a favorire la ristrutturazione anticipata favorendo la continuità (diretta o indiretta) dell’azienda”, anche perché “la direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 …) è finalizzata ad inserire nel contesto giuridico degli stati membri unicamente istituti diretti alla conservazione dei valori aziendali … con la conseguenza che, una lettura che ammetta la presentazione di PRO meramente liquidatori, potrebbe esporre le norme che tale istituto hanno previsto ad un vizio di costituzionalità per eccesso di delega”.

Sulla stessa direzione si pone la relazione illustrativa al c.d. correttivo ter, la quale conferisce al P.R.O. “la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell’attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione”.

Una diversa conclusione non potrebbe essere giustificata dall’applicabilità del solo art. 114 C.C.I.I. e non dell’art. 114 bis C.C.I.I. al P.R.O. (cfr. art. 64bis, 9° comma, C.C.I.I.), ciò sancendo unicamente l’obbligatorietà della nomina dei liquidatori in costanza di un P.R.O. in cui alla continuità dell’impresa venga affiancata “la cessione degli asset non funzionali al piano stesso”.

Parimenti inconcludenti sono i richiami all’art. 115 C.C.I.I. “ben potendosi riferire la norma in questione indifferentemente ad ipotesi liquidatore o in continuità” ovvero all’art. art.87, comma 1, lett. d) “atteso che la locuzione “attraverso qualsiasi forma” ivi contenuta consente la soddisfazione e/o ristrutturazione non solo mediante il pagamento di somme di denaro ma anche attraverso il riconoscimento di una qualunque e diversa utilità “anche” mediante la cessione dei beni”.

Il Tribunale, poi, procede ad illustrare taluni elementi pienamente coerenti con l’ammissibilità del solo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione “in continuità”, e precisamente:

“a) il richiamo al “valore generato dal piano” contenuto al comma 1 dell’art.64-bis c.c.i.i. che evoca non il valore di liquidazione ma quello della produzione;

b) la disposizione del comma 5 dell’art.64-bis c.c.i.i. che stabilisce che, dalla data della presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa;

c) il richiamo all’obbligo per l’imprenditore di operare nell’interesse prevalente del ceto creditorio ed alla disciplina del controllo sugli atti compiuti dall’impresa nelle forme previse dal comma 6 dell’art.64bis (informativa preventiva) e con le conseguenze previste dall’art.106 c.c.i.i.;

d) il richiamo all’art.91 c.c.i.i. che disciplina le ipotesi di cessione o affitto d’azienda nell’ipotesi di offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato ovvero nel caso di stipula di un contratto in un in un momento anteriore al procedimento che abbia comunque la finalità di tale trasferimento;

e) il richiamo all’art.94-bis, 95 e 97 c.c.i.i. relativo alla disciplina dei contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale;

f) il richiamo agli artt.98, 99 e 101 e 102 c.c.i.i. relativi alla prededuzione nel concordato ed alla possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili (finalizzati all’esercizio dell’attività d’impresa);

g) l’introduzione (ad opera del D.lgs 136/2024) del comma 9bis dell’art.64-bis c.c.i.i. che disciplina la cessione o l’affitto dell’azienda in esercizio con conseguente eliminazione dal comma 9 del riferimento all’art.84, comma 8, (il cui contenuto è, peraltro, stato trasfuso nell’art.114-bis il che rende ancor più comprensibile il mancato richiamo a detta norma)”.

Del resto, chiosa il Tribunale, ipotizzare un P.R.O. meramente liquidatorio significherebbe avallare una sostanziale elusione della “disciplina dell’art.84, 4° comma, c.c.i.i. nella parte in cui ammette la possibilità di accedere ad un concordato preventivo con liquidazione del patrimonio solo in presenza di un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e sempre che sia assicurato il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo”.

Una pronuncia sicuramente interessante relativamente ad un istituto, quello del P.R.O., che sconta pochissimi arresti giurisprudenziali.