Lo Studio ha presentato appello avverso una sentenza del Tribunale di Roma con cui veniva sancita l’autonoma esigibilità del conto anticipi indipendentemente dalla prova del saldo del conto corrente ordinario.
In particolare, il Tribunale capitolino aveva ritenuto “che alla chiusura del rapporto il saldo negativo del conto anticipi è rappresentativo di un effettivo debito del cliente relativo alla restituzione delle anticipazioni ricevute” e non era chiaro perché “la banca dovrebbe essere obbligata ad azionare entrambi i rapporti, ferma restando la facoltà del cliente di eccepire in compensazione, sussistendone i presupposti, il saldo del conto ordinario”.
L’atto di appello traeva spunto dalla CTU resa in primo grado che aveva ricostruito l’operatività del conto anticipi di specie come appresso: detto conto era impiegato nella regolazione contabile delle operazioni originate dall’esecuzione di un contratto di anticipazione di crediti giustificati da fatture e non aveva carattere autonomo, ma era funzionalmente correlato ad altro conto corrente ordinario di corrispondenza, presentando girocontazioni disposte dall’istituto di credito verso e da quest’ultimo conto su cui, alla scadenza del contratto, era altresì destinato a confluire il saldo del conto anticipi.
Così stando le cose, era evidente che il conto anticipi di specie configurava una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, mentre il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista era invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante giroconto.
Ed infatti, l’iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi costituiva una semplice evidenza contabile provvisoria della avvenuta anticipazione di somme da parte della banca, in attesa dell’esito -positivo o negativo- della riscossione dal terzo del credito per il quale vi è stata l’anticipazione, cui sarebbe conseguito il regolamento della operazione nel conto corrente ordinario garantito, con inclusione della somma eventualmente annotata tra le poste debitorie del conto nell’ambito della garanzia concessa alla banca dal correntista.
Donde, erronea era la statuizione del Tribunale giacché il conto anticipi era privo di un saldo autonomo, ergendosi, viceversa, a mero conto di transito gregario del conto corrente ordinario, ove tutte le operazioni di anticipazione vengono definitivamente regolate.
Ebbene, con sentenza n. 7414/2024 del 27 novembre 2024, la Corte di Appello di Roma, condividendo la tesi giuridica dello Studio, ha accolto l’appello sul punto, disconoscendo il credito della banca che aveva prodotto gli estratti conto del solo conto anticipi ma non di quello ordinario di corrispondenza.
Trattandosi nel caso di specie di “conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto…. il saldo a debito del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi”.
Pertanto, conclude la Corte, fondata è “la doglianza dell’appellante che ricostruisce il passaggio nel conto anticipi come annotazione contabile meramente provvisoria, mentre effettivamente il concreto e finale rapporto dare/avere tra le parti trova la sua naturale collocazione nel conto corrente ordinario di cui, lamenta l’appellante, non vi sono però gli estratti conto sicchè non è possibile ricostruire detto rapporto”.