Lo Studio ha presentato reclamo ex art. 50 C.C.I.I. avverso un decreto del Tribunale di Civitavecchia di rigetto dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale a carico di una società agricola per carenza di prova sull’esistenza di un’attività commerciale che si affiancasse a quella agricola.
Con sentenza n. 4639/2025 del 22 luglio 2025, la Corte di Appello di Roma, condividendo le doglianze veicolate con l’impugnazione, ha accolto il reclamo, dichiarando l’apertura della liquidazione giudiziale della società agricola e dei soci illimitatamente responsabili.
A prescindere dalla definizione del caso concreto afferente ad una società agricola dedita alla produzione di energia elettrica e relativa vendita al GSE tramite combustione anaerobica di produzioni agricole, la pronuncia desta particolare interesse in quanto si sofferma sulla ripartizione dell’onere della prova in subjecta materia.
A tal proposito, la Corte evidenzia che “spetta al creditore istante la allegazione e dimostrazione, quale fatto costitutivo, della esistenza di una attività commerciale che eventualmente si affianchi a quella agricola, a riscontro del requisito ex art. 1 comma 1 L.F., mentre compete a chi invochi l’esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell’ambito di quelle connesse, di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l’onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all’art. 2697, comma 2, c.c.”.
Peraltro, “l’esenzione dell’imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra intesa come fattore produttivo (come nel caso in cui la produzione di energia non venga posta in essere mediante l’utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola esercitata), o quando le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura”.
Nel caso di specie, a fronte dell’indicazione da parte del creditore di elementi sufficienti a delineare l’esistenza di un’attività commerciale ex art. 2195 c.c. – pur se concorrente con quella agricola – assoggettabile a liquidazione giudiziale, la debitrice non è riuscita a vincere tale presunzione, non avendo assolto il proprio onere di dimostrare la propria esenzione dal fallimento, non constando appaganti riscontri al fatto del collegamento funzionale della attività di cospicua produzione e vendita di energia elettrica rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.