L’amministratore unico della fallita aveva ceduto l’unico asset di proprietà della società, pattuendo, quale modalità di versamento del corrispettivo, l’accollo liberatorio da parte della cessionaria delle rate residue di tre mutui chirografari ottenuti dalla cedente.
Lo Studio aveva inquadrato tale condotta nell’ambito del pagamento preferenziale, fonte di un danno alla massa dei creditori in termini di alterazione della par condicio creditorum.
Ed infatti, con l’accollo liberatorio a cui avevano aderito le banche, la società fallita si era liberata del debito chirografario nei confronti dei finanziatori e l’effetto estintivo di tali debiti era stato raggiunto utilizzando il corrispettivo della cessione d’azienda (“corrisposto”, per l’appunto, sotto forma di accollo liberatorio), il quale, invece, avrebbe dovuto essere incamerato e ripartito nel rispetto di quanto sancito dall’art. 2741 c.c..
Il tutto, peraltro, era accaduto in un momento di certo dissesto per la società, connotato da un grave squilibrio patrimoniale.
Sussisteva l’elemento soggettivo, quantomeno, della colpa, visto che la cessionaria era società riconducibile all’A.U., il quale, peraltro, aveva prestato fideiussione personale per il ripianamento del debito correlato ai mutui chirografari.
Inoltre, il danno (c.d. da mancata falcidia) era parametratile a quello dell’importo del pagamento preferenziale , giacché la condotta contestata all’A.U. aveva precluso il soddisfacimento dei crediti privilegiati insinuatisi al passivo per un ammontare ben superiore a quello dei chirografari favoriti.
Ebbene, con sentenza n. 1410/2025 del 28 gennaio 2025, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma ha accolto la domanda risarcitoria precisando che “quando una società si trova in uno stato di insufficienza patrimoniale irreversibile, il pagamento di debiti sociali senza il rispetto delle cause legittime di prelazione, quindi in violazione della par condicio creditorum, costituisce un fatto generativo di responsabilità per gli amministratori verso i creditori”.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che “la scelta del convenuto di acconsentire al pagamento del prezzo di vendita esclusivamente mediante accollo dei debiti verso il ceto bancario, fosse sostanzialmente diretta a destinare i proventi della vendita dell’unico bene di proprietà della società al soddisfacimento di crediti che, benché di rango chirografario, erano assistiti da una garanzia personale prestata dallo stesso amministratore. Il tutto in violazione – necessariamente consapevole – della par condicio creditorum; violazione univocamente desumibile dal fatto che, per un verso, sussistevano all’epoca ingenti debiti verso creditori sociali privilegiati e che, per altro verso, con la stessa alienazione dell’unico asset produttivo di entrate, sarebbe stato oggettivamente impossibile ricavare aliunde la provvista per il soddisfo di detti crediti”.
Sul quantum debeatur, il danno è stato “quantificato, sulla scorta di un giudizio controfattuale, in misura pari alla quota parte di prezzo effettivamente saldata dall’acquirente e che, ove regolarmente corrisposta alla parte venditrice e distribuita nel rispetto della par condicio creditorum, sarebbe stata corrisposta ai creditori di grado superiore a quelli effettivamente soddisfatti”.